(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 20 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalita', le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equita' nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale. 2. Sono caratteri della PT ed U: la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale; la compatibilita' delle stesse azioni con la tutela dell'integrita' fisica e storico-culturale; la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni; l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.