(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 47
                         del 20 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
    1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale
parte   organica   e   sostanziale  della  programmazione  regionale,
persegue,  attraverso  le  modalita',  le  procedure  e  le strutture
operative  definite nella presente legge ed in riferimento a principi
di   trasparenza,   partecipazione   alle  scelte  ed  equita'  nella
ridistribuzione  dei  vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel
governo unitario del territorio regionale.
    2. Sono caratteri della PT ed U:
      la  coerenza  e  la  sinergia delle diverse azioni promosse e/o
programmate  dagli  enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti
nel territorio regionale;
      la   compatibilita'   delle   stesse   azioni   con  la  tutela
dell'integrita' fisica e storico-culturale;
      la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse  e  dei  beni
territoriali  per  garantirne  la  fruizione  alle  presenti e future
generazioni;
      l'integrazione  tra  le  dimensioni  spaziali  e  temporali che
garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.